Il Conto Corrente (Definizione)
Il Conto Corrente e' un contratto di somministrazione di servizi con cui la banca, su mandato del Cliente, gestisce per cassa i suoi proventi. La banca nel contratto di Conto Corrente, puo' offrire una serie di servizi, a valore aggiunto. Il Cliente, sottoscrivendo il contratto di somministrazione, accetta le condizioni imposte dalla banca e i relativi costi a suo esclusivo carico. Il contratto puo' essere revocato ad ogni chiusura del conto, con un anticipo di giorni 10 ex art. 1833 del Codice Civile.
Il rapporto di Conto Corrente viene regolato dal Codice Civile nel Capitolo XVI:
Art. 1823 Nozione
Il conto corrente è il contratto
col quale le parti si obbligano
ad annotare in un conto i
crediti derivanti da reciproche
rimesse, considerandoli
inesigibili e indisponibili fino
alla chiusura del conto.Il saldo
del conto è esigibile alla
scadenza stabilita. Se non e
richiesto il pagamento, il saldo
si considera quale prima rimessa
di un nuovo conto e il contratto
s'intende rinnovato a tempo
indeterminato.
Art. 1824 Crediti
esclusi dal conto corrente
Sono esclusi dal conto corrente
i crediti che non sono
suscettibili di compensazione
(1243 e seguenti). Qualora il
contratto intervenga tra
imprenditori (2082 e seguenti),
s'intendono esclusi dal conto i
crediti estranei alle rispettive
imprese.
Art. 1825 Interessi
Sulle rimesse decorrono gli
interessi nella misura stabilita
dal contratto o dagli usi
ovvero, in mancanza, in quella
legale (1282, 1284).
Art. 1826 Spese e
diritti di commissione
L'esistenza del conto corrente
non esclude i diritti di
commissione e il rimborso delle
spese per le operazioni che
danno luogo alle rimesse. Tali
diritti sono inclusi nel conto,
salvo convenzione contraria.
Art. 1827 Effetti
dell'inclusione nel conto
L'inclusione di un credito nel
conto corrente non esclude
l'esercizio delle azioni ed
eccezioni relative all'atto da
cui il credito deriva.
Se l'atto è dichiarato nullo
(1418 e seguenti), annullato
(1425 e seguenti), rescisso
(1447 e seguenti) o risoluto
(1453 e seguenti), la relativa
partita si elimina dal conto.
Art. 1828 Efficacia
della garanzia dei crediti
iscritti
Se il credito incluso nel conto
e assistito da una garanzia
reale (1960 e seguenti, 2784 e
seguenti, 2808 e seguenti) o
personale (1936 e seguenti), il
correntista ha diritto di
valersi della garanzia per il
saldo esistente a suo favore
alla chiusura del conto e fino
alla concorrenza del credito
garantito.
La stessa disposizione si
applica se per il credito esiste
un coobbligato solidale (1292).
Art. 1829 Crediti verso
terzi
Se non risulta una diversa
volontà delle parti,
l'inclusione nel conto di un
credito verso un terzo si
presume fatta con la clausola
"salvo incasso". In tal caso, se
il credito non è soddisfatto, il
ricevente ha la scelta di agire
per la riscossione o di
eliminare la partita dal conto
reintegrando nelle sue ragioni
colui che ha fatto la rimessa.
Può eliminare la partita dal
conto anche dopo aver
infruttuosamente esercitato le
azioni contro il debitore.
Art. 1830 Sequestro o
pignoramento del saldo
Se il creditore di un
correntista ha sequestrato o
pignorato l'eventuale saldo del
conto spettante al suo debitore,
l'altro correntista non può, con
nuove rimesse, pregiudicare le
ragioni del creditore (2917).
Non si considerano nuove rimesse
quelle fatte in dipendenza di
diritti sorti prima del
sequestro o del pignoramento.
Art. 1831 Chiusura del
conto
La chiusura del conto con la
liquidazione del saldo è fatta
alle scadenze stabilite dal
contratto o dagli usi e, in
mancanza, al termine di ogni
semestre, computabile dalla data
del contratto.
Art. 1832 Approvazione
del conto
L'estratto conto trasmesso da un
correntista all'altro s'intende
approvato, se non è contestato
nel termine pattuito o in quello
usuale, o altrimenti nel termine
che può ritenersi congruo
secondo le circostanze.
L'approvazione del conto non
preclude il diritto di
impugnarlo per errori di
scritturazione o di calcolo, per
omissioni o per duplicazioni.
L'impugnazione deve essere
proposta, sotto pena di
decadenza (2964 e seguenti),
entro sei mesi dalla data di
ricezione dell'estratto conto
relativo alla liquidazione di
chiusura, che deve essere
spedito per mezzo di
raccomandata.
Art. 1833 Recesso dal contratto
Se il contratto è a tempo
indeterminato, ciascuna delle
parti può recedere dal contratto
a ogni chiusura del conto,
dandone preavviso almeno dieci
giorni prima.
In caso d'interdizione,
d'inabilitazione (414 e
seguenti), d'insolvenza o di
morte di una delle parti,
ciascuna di queste o gli eredi
hanno diritto di recedere dal
contratto.
Lo scioglimento del contratto
impedisce l'inclusione nel conto
di nuove partite, ma il
pagamento del saldo non può
richiedersi che alla scadenza
del periodo stabilito dall'art.
1831.
Le Altre Petizioni Popolari organizzate dalla BNK 209
Abolizione del Protesto Assegni, Cambiali e Vaglia Cambiario www.noprotesti.it
Abolizione/Riforma delle Centrali Rischi www.nocr.it
Riforma della Legge Fallimentare www.nofallimenti.it

